Con la sentenza 262 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'indeducibilità dell'Imu sugli immobili strumentali dall'Ires. La Corte ha sottolineato che l'Imu sugli immobili strumentali è un costo fiscale inerente di cui non si può precludere, senza compromettere la coerenza del disegno impositivo, la deducibilità una volta che il legislatore abbia, nella propria discrezionalità, stabilito per il reddito d'impresa il criterio di tassazione al netto. La deducibilità dell'Imu dall'imponibile dell'Ires, quindi, assume natura strutturale (sentenza n. 120 del 2020) in quanto il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell'Ires nel possesso di un reddito complessivo netto (art. 75, comma 1, Tuir); ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito, come, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente, che sono computati al lordo, senza deduzione (analitica) dei costi di produzione. La disposizione censurata contrasta, pertanto, con gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.