La Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI per fare fronte alle immediate esigenze di liquidità delle imprese e dei professionisti, che stanno affrontando le difficoltà economiche dovute al protrarsi dell’epidemia da Covid-19.
Per imprese e professionisti sono previste le seguenti misure per l’accesso al credito:

1. Procedura semplificata di immediato rilascio della garanzia del Fondo per operazioni a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
2. Estensione della garanzia ai broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento;
3. Garanzia del 100% per prestiti fino a 30mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, con restituzione in massimo 15 anni e 2 anni di preammortamento;
4. Garanzia del 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro, senza valutazione andamentale da parte della banca;
5. Garanzia del 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di euro (prima era di 2,5 milioni) di importo garantito e senza valutazione andamentale, per finanziamenti ad imprese fino a 499 dipendenti, con ricavi fino a 3,2 milioni di euro. L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore;
6. Concessione della garanzia anche a richiedenti che presentano esposizioni nei confronti dell’Istituto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, non antecedenti al 31 gennaio 2020;
7. Estensione della misura anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come “esposizioni deteriorate”:
8. L'importo del prestito garantito non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario o alternativamente il doppio della spesa salariale annua.
9. Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento è attestato da autocertificazione resa dal beneficiario;
10. Requisito dimensionale: il limite fino a 499 dipendenti per accedere ai finanziamenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno (U.L.A.) rilevate per l’anno 2019 (la precedente soglia era 249).

I ns. uffici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per valutare la fattibilità tecnico-operativa per ogni azienda.

Allegati:
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